Abilitazioni per gli impianti D.M 37/2008
L’impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n.37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’Art. 1 Decreto n.37/2008 come segue:
Lettera A
Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere
Lettera B
Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
Lettera C
Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
Limitatamente a: impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
Lettera D
Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
Lettera E
Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
Lettera F
Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili o simili
Lettera G
Impianti di protezione antincendio
ENTE: CAMERA DI COMMERCIO
Data ultimo protocollo: 26/07/2021